Testi sul diritto all'antenna (in Francia)Legge N° 66 457 del 2 luglio 1966
(giornale ufficiale del 3 luglio 1966, pagina 5654).

Articolo 1 : Il propriétairio di uno stabile non può nonostante tutte le convenzioni precedentemente concluse, opporsi, senza motivo serio o legittimo, all'installatione, alla manutenzione o al rimpiazzamento, a carico di uno o più affituari e occupanti in buona fede, di una antenna esterna ricevente e emittente di radiodiffusione.
L'offerta fatta dal proprietario, di raccordarsi a una antenna collettiva, alle norme tecniche come dal'articolo di legge del Ministro dell'Informazione costituisce, un motivo serio e legittimo di opporsi a l'installazione o al rimpiazzamento di un antenna personale. Tuttavia, il proprietario di uno stabile non può opporsi senza un motivo validoa l'installazzione o al rimpiazzamento e alla manutenzione di una antenna personale,emittenti e riceventi, necessarie al buon funzionamento della stazione radioamatore al servizio validato dal Ministro delle Poste e telecomunicazioni, conformémente al régolamento in vigore. Il beneficiario é responsabile, in tutto ciò che lo riguarda, lavori di installazione, di manutenzione o di rimpiazzo e le conseguenze che potrebbero comportare la presenza delle antenne e le cause.

Articolo 2 : Il proprietario che installa a suo pagamento una antenna collettiva rispondendo alle norme e alle condizioni tecniche, visto l'alinéa 2 dell'articolo primo é sommato di richiedere a ogni inquilino che vuole raccordarsi all'antenna collettiva, una quota parte per les spese di raccordo, di utlizzazione,di installazioneune e di rimpiazzamento dell'antenna.
Articolo 3 : Il proprietario può, dopo un preavviso di un mese, raccordare i radio ricetrasmettitori personali alll'antenna collettiva e allacciarsi alle sue antenne esterne précédentemente installate dal affittuario o l'occupante di buona fede, qualora prendesse in carico le spese d'installazione e i raccordi per le antenne collettive e personali.
Articolo 4 : La presente legge é applicabile agli stabili che sono indivisi o che sono sommessi al regime di coproprietà. Gli indivisari, i copropriétari e i membri delle società di costruzione possono, quando sono gli occupanti, far prevalere le disposizioni della seguente leggi.
Articolo 5 : La presente legge entrerà in vigore il primo gennaio 1967. Il decreto N° 53 987 del 30 settembre 1953 in virtù dela legge N° 53 611 del 11 luglio 1953 sara abrogata a questa data.
Articolo6 : Un décreto nel Consiglio di Stato déterminerà le condizioni di applicazione della presente legge. La presente legge sarà eseguita come legge di Stato.
 Décreto del 22 dicembre 1967 (Giornale Ufficiale del 28 dicembre 1967).  
Articolo 1: Prima di procedere ai lavori d'installazzione, di manutenzione o di rimpiazzo di una antenna, radio ricevente e di radio diffusione vedere la legge N° 66 457 del 2 luglio 1966, gli affituari, o l'occupante di buona fede deve informare il proprietario con une lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Un descrittivo dell'installazione e dei lavori da intraprendere deve esser aggiunta a questa notifica accompagnata da, se é il caso dei piani o schemi dei lavori, tranne se la realizzazione dell'installazzion eé stata resa impossibile dal proprietario. Se lo stabile é sottomesso a uno statuto di diversi stabili o coproprietà, la notificazione deve essere fatta affituario on dal associazione che dirige gli stabili o le coproprietà. Se lo stabile appartiene a una società, la notificazione deve essere fatta dans un legale dello stabile, e nel caso contrario dal portatore delle parti che consentono l'affitto. Se lo stabile é indiviso, la notificazione deve essere fatta da uno di loro, a carico suo di informarne gni indivisi senza troppa attesa.
Articolo 2 : Il proprietario che vuole opporsi all'installazione, a la manutenzione o al rimpiazzo dell'antenna deve, pena l'esclusione prendere in iun limite di un mese giurisprudenza competente, tranne se, si tratta di ricezione o emissione in radiodiffusione, e offre, allo stesso tempo, di raccordarsi a una antenna collettiva rispondente alle norme tecniche richieste dall' articolo primo della legge del 2 luglio 1966. In questo caso, se il propriétario non effettua i raccordi nel tempo prestabilito o se nello stesso tempo impartito, l'affittuario o l'occupante dno é stato capace di efftuarlo, potrà procedere lui stesso all'esecuzione dei lavori che hanno fatto l'oggetto dell'articolo primo.
Articolo 3 : La quota parte delle spese d'installatzione, di rimpiazzo e di manutenzione suscettibili in virtù dell'articolo 2 della legge susvisée é uguale al quoziente del totale delle spese esposto per in numeor generale di allacci . Solo coloro che utilizzeranno gli allacci saranno pregati di versare una quota per le spese al momento del raccordamento.
I raccordi ulteriori daranno luogo a un regolamento nelle stesse condizioni.

Articolo 4 : Le contestazioni relative per l'applicazione della legge soprastante sono trasmesse al tribunale d'instanza del luogo della situazione dello stabile e i giudici seguendo le regole in vigore davanti a questa giuridizione.   

Circolare Ministeriale del 15 Aprile 1988 circolare del Ministero e dell' Equipaggiamento, degli Affittuari, dell'Ambiente del Territorio e del Trasporto ai Prefetti.
Parigi, il 15 Aprile1988. Référencze: DAU/UL1 Oggetto: Installazione di antenne iradiocommunicazione del servizio radioamatore. Procédure applicabile a titolo del codice urbano.

La mia attenzione é stata attirata a più riprese sulle difficoltà incontrate per installare un'antenna emittente ricevente radioamatoriale. Per rispettare le bande autorizzate di emissione, le dimensioni degli elementi delle antenne possono avverasi assai importanti nel volume che occupano, e in partcolare nelle frequenze decametriche che implicano delle dimensioni uguali alla metà della lunghezza del'onda. Difatti l'installazione di un pilone si rileva a volte necessaria per ragioni di spazio. La riforma del codice urbanistico dalla legge N° 86.13 del 16 Gennaio 1986 relativa a diverse semplificazioni amministrative a avuto per obiettivo di alleggerire le procedure applicabili a certi lavori e istallazzioni e in particolare alle antenne di radiocomunicazione dei radioamatori. Ormai, in funzione alle loro dimensioni, le antenne e i loro eventuali piloni di sopporto, o non sono sottomessi ad alcuna formalità urbanistica, o allora sono sottomessi ad una semplice dichiarazione di lavoro. Cosi a parte certe eccezzioni di casi particolari dove saranno installate su un edificio inscritto all'inventario supplementare dei monumenti storici e restano sottomessi a dei permessi di costruzione , solo le antenne di cui le dimensioni eccedono i 4 metri, cosi vale anche per i piloni e altri supporti che superino i 12 metri sono sottomessi al regime dichiarativo. Una dichiarazione unica é sufficente per l'insieme composta da un pilone e un'antenna quando ogni elemento é sottomesso a questo regime. Tengo a precisarvi che l'installazione di più antenne le quali dimensioni non eccedono i 4 metri non sono sottomesse ad alcuna dichiarazione. Inoltre, quando non si é proprietari, vi ricordo che il dichiarante che a soddisfatto alla formalità menzionata agli articoli 1 e 2 del decreto N° 67.1171 del 22 Dicembre 1967 fissando le condizioni di applicazione della legge N° 66.457 del 2 Luglio 1966 relative a l'installazione di antenne riceventi e di radio diffusione, é sensato disporre di un titolo abilitandolo a eseguire i lavori in applicazione dell' articolo N° R.422.3 del codice urbanistico. Il servizio dei radioamatori francese, forte dei 14000 ricetrasmettitori, beneficia di una riconoscenza al diritto all'antenna in applicazione alle disposizioni della legge N° 66.457 del 2 Luglio t 1966. Le condizioni di sfruttamento delle stazioni radioamatori sono definite dal decreto N° 3.566 del 1 Dicembre 1983 del ministro incaricato alle telecomunicazioni dando tutte le garanzie al mantenimento della tranquillità pubblica. La licenza, obbligatoria, é rilasciata dal ministro dell'interno dopo aver ottenuto il certificato "patentino radioamatore" di radio operatore"radioamatore" sotto il controllo del ministero delle telecomunicazioni. Questa licenza fissa per altro le frequenze assegnate, garantendo la ricezione privata contro tutte interferenze nuisibili. Come servizio di telecomunicazioni gratis et de carattere non commerciale, il servizio radioamatoriale d'urgenza, nazionale e internazionale la cui efficacità tiene grazie a una buona copertura del territorio. A più riprese, e in particolare in caso di catastrofi o cataclismi, o più comunemente in situazioni di urgenza, la catena di solidarietà dei radioamatori benevoli a dimostrato la sua capacità a rilevare le reti pubbliche di trasmissione. Inoltre, i radioamatori possono essere requisiti nel caso del piano ORSEC.
L'esistenza di una rete come questa si inserisce perfettamente nel quadro della collettività nazionale. In conseguenza , solo delle ragioni maggiori per l'urbanismo tali come un sito classificato "arte o storico"o di estetica incontestabile, oppure per ragioni di sicurezza come l'esistenza di "corridoi" aerei, potrebbero motivare una opposizione per l'installazzione di antenne per radioamatori. Inoltre, qualora delle prescrizioni sono formulate, codeste devono tener conto degli imperativi tecnici e specifici delle installazzioni radio. Vi chiedo di vegliare che le decisioni concernenti le installazioni concilino i diritti riconnosciuti all'esercizio dell'attività radioamatore e la preservazione del paesaggio naturale, urbano e della sicurezza pubblica.
Tenetemi informato, nel caso di un rifiuto, o di tutta altra difficoltà che potete incontrare sotto il timbro DAU/UL.1

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